La legge sulle unioni civili e la convivenza
La Legge n. 76 del 20 maggio 2016 regolamenta la costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto. Il provvedimento ha rivoluzionato radicalmente il diritto di famiglia in Italia e come tutte le novità legislative necessita di alcuni approfondimenti per poter essere recepita da tutti.
In particolar modo emergono alcune incongruenze e lacune che contribuiscono ad alimentare il dibattito in materia di diritti e doveri. Per esempio si parla soltanto di casi “more uxorio”, per indicare la condizione di due persone che convivono stabilmente senza aver contratto matrimonio, tralasciando tuttavia altri aspetti fondamentali.
Quali sono i punti principali della legge sulle unioni civili?
- Viene costituita di fronte all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, e va registrata nell’archivio dello stato civile come “convivenza per vincoli affettivi”
- I partner acquisiscono gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri (comunione dei beni, malattia, testamento, pensione di reversibilità, mantenimento, TFR)
- I partner hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità
- Entrambi concordano l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune, in linea con quanto avviene per le coppie sposate
- La separazione avviene davanti all’ufficiale di stato civile
- I partner possono stabilire di assumere un cognome comune
- Per quanto riguarda le adozioni le norme sulla stepchild adoption non sono regolamentate e i singoli tribunali possono decidere in base alla singola fattispecie
- I conviventi hanno la facoltà di siglare un contratto che stabilisca il regime patrimoniale, è prevista anche la comunione
- In caso di decesso di uno dei coniugi, l’altro ha il diritto di subentrare nel contratto di locazione
Unioni civili: casi di esclusione
La legge sulle Unioni Civili escludere determinate categorie quali:
- Persone già sposate o parte di un’unione civile
- Persone mentalmente inferme
- Condannati in via definitiva per omicidio o tentato omicidio di un coniuge
- Persone il cui consenso è stato estorto in un clima di minaccia o paura
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