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Liquidazione del patrimonio del debitore

Liquidazione del patrimonio del debitore: come funziona

La legge n° 3/2012, modificata successivamente dal decreto legge 179/2012, disciplina la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore per sovraindebitamento. Per sovraindebitamento si intende la perdurante condizione di squilibrio tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni assunte.

La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore consiste, invece, nell’avvio di una procedura per sovraindebitamento. L’iter per la  liquidazione dei beni del debitore si apre con la domanda del solo debitore e viene effettuata da un liquidatore (Organismi di Composizione della Crisi) nominato dal giudice. Essa rappresenta un’alternativa all’accordo del debitore e al piano del consumatore.

Con l’accordo del debitore e il piano del consumatore l’interessato deve redigere una richiesta in cui presentare una proposta di pagamento di una parte dei debiti, per risolvere definitivamente la propria situazione; nel caso in cui i creditori e il giudice accettino, la proposta riceve l’omologa e prende le mosse il pagamento da parte del debitore.

Liquidazione del patrimonio del debitore: come si richiede

La liquidazione del patrimonio del debitore può essere attivata da tutte le parti chiamate in causa:

  • dal debitore che non vuole ricorrere ad altre procedure di sovraindebitamento
  • dal tribunale se i piani precedenti cessano o vengono revocati
  • dai creditori che fanno ricorso.

Una volta presentata la domanda debitamente compilata, il tribunale nomina un liquidatore che ordina lo spossessamento dei beni e cura il passaggio del patrimonio ai creditori. L’intera procedura termina soltanto quando il programma di liquidazione è stato completato; tale periodo non può essere inferiore ai quattro anni, a partire dal deposito della domanda.

Liquidazione del patrimonio del debitore: casi di esclusione

Il legislatore ha, tuttavia, previsto delle eccezioni. Non sono dunque compresi nella liquidazione:

  • crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 del codice di procedura civile
  • crediti aventi carattere di mantenimento proprio e dei familiari
  • usufrutto legale sui beni dei figli
  • i beni in fondo patrimoniale
  • le cose che non possono essere pignorate per disposizione del comma 6 art. 14 ter della legge in esame (ese. stipendi, salari, ecc.)
  • somme di denaro non pignorabili per legge

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