Danno biologico: definizione
Secondo l’art. 13, c. 1 del D.Lgs. n. 38/2000 il danno biologico, detto anche danno alla salute, avviene quando un lavoratore subisce una lesione, alla sua integrità psichica e fisica. L’entità del risarcimento è completamente slegato dalla capacità di produrre reddito del danneggiato, condizione che estende la tutela, non solo a ai soggetti lavoratori, ma anche a bambini, disoccupati e pensionati. Per questo motivo il danno biologico si differenzia totalmente dal danno patrimoniale.
Tra i casi rientranti nella sfera del danno biologico troviamo: i danni estetici, la perdita di opportunità lavorative e la riduzione della capacità del danneggiato.
Danno biologico: come si calcola?
Il calcolo del danno biologico avviene tramite valutazione medico legale, in cui verranno specificate le la natura e l’entità del tipo di infortunio o malattia. Il medico ha il compito di:
- esaminare con compiutezza il danneggiato
- descrivere la natura e l’entità delle lesioni
- indicare la percentuale di invalidità permanente
- verificare la presenza di danni estetici
- valutare rièercussiomi sulla capacità lavorativa
- valutare la compatibilità tra spese mediche effettuate e da effettuare
È doveroso specificare che sotto la soglia del 6% della perdita di capacità lavorativa, l’INAIL non emette nessuna forma di risarcimento. La percentuale dal 6 al 15% prevede un indennizzo garantito in capitale mentre oltre il limite del 16% è previsto un risarcimento in rendita. La revisione del danno viene effettuata solamente una volta.
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