Secondo l’articolo 459 del Codice Civile l’eredità si acquista con l’accettazione che, se esercitata, produce i suoi effetti sin dal momento in cui si è aperta la successione. L’ordinamento giuridico prevede tre diverse modalità di accettazione dell’eredità, ovvero:
- Accettazione dell’eredità espressa
- Accettazione dell’eredità tacita
- Accettazione dell’eredità con beneficio dell’inventario
Non sai quale tipologia faccia al caso tuo? Analizziamole nel dettaglio.
Accettazione espressa
La legge prevede un termine di 10 anni di prescrizione entro il quale accettare l’eredità; il termine decorre dal momento dell’apertura della successione, che viene fatto coincidere con la data di morte della persona. Entro tale termine l’erede o gli eredi possono dichiarare con atto espresso di voler accettare l’eredità in modo incondizionato.
Accettazione tacita
Secondo l’articolo 475 c.c. l’accettazione si definisce tacita quando, in mancanza di un atto formale, il chiamato all’eredità compia uno o più atti che attestano il suo consenso: si tratta di fattispecie, come ad esempio la vendita di un bene ereditario, che il chiamato erede non avrebbe diritto di compiere se non volesse accettare l’eredità.
Accettazione con beneficio di inventario
Quando non si vuole correre il rischio di ereditare anche i debiti del caro defunto, si consiglia di accettare l’eredità con beneficio di inventario. Così facendo, il patrimonio ereditario rimane separato da quello personale dell’erede ed eventuali debiti verranno estinti solo con i beni ereditati.
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